Diritto e tecnologie innovative

È uno degli argomenti che mi stanno più a cuore, e cerco di restare aggiornato il più possibile a riguardo. Per questo sono tornato in H-Farm a pochi giorni dal Futureshots Festival, conferenza introduttiva di un ciclo in incontri dal titolo “Diritto e tecnologie innovative”.

L’aspetto più interessante di questo incontro era la presenza non solo di esperti dal lato imprese, formazione e professionisti come la coordinatrice Giovanna Massarotto (H-Farm), Andrea Messuti (LCA) e Carmelo Fontana (Google, un piacere ritrovarlo dopo l’esperienza di WeHave The Future! dove ci siamo conosciuti), ma anche di esponenti di rilievo come Marco Delmastro di AGCM e Andrea Pezzoli di AGCOM, le Autorità Garanti della Concorrenza e del Mercato e delle Telecomunicazioni.

Per la dimensione del fatto, se possiamo dire così, una sinergia tra operatori e regolatori è non solo auspicabile, ma essenziale e necessaria affinché la cornice giuridica all’interno della quale l’innovazione si trova a operare sia la più adatta possibile da un lato a non frenare potenziali spinte innovative, e dall’altro al garantire il rispetto delle norme e dei principî a tutela delle libertà personali e collettive. Da qui l’importanza di incontri come questo.

Il bilanciamento di tali istanze, che spesso sembrano contrapporsi, è il frutto di un costante aggiornamento tanto delle pratiche quanto delle norme. Per sparare la cartuccia del latinorum, il brocardo recita infatti: “ex facto oritur ius”, e questo principio qui non cambia: è dalla realtà dei fatti che sorge il Diritto, e da lì per il futuro. È un processo connaturato alla società degli uomini: il Diritto si evolve per regolare le situazioni nuove, emergenti volta per volta.

Il programma degli interventi

Per forza di cose, quindi, il Diritto segue sempre con un po’ di ritardo i “problemi” che tenta di risolvere. Tuttavia, millenni di elaborazione ci hanno portato ad avere ben più di qualche indicazione, anzi. La costante storica resta sempre l’Uomo, e ogni “nuovo” comportamento è probabile sia già stato regolato o identificato, magari sotto altre forme.

Infatti, spesso ci si sforza di ricondurre ogni novità alle categorie già presenti, talvolta forzando le definizioni assodate, talaltra semplicemente ricollocando i concetti. Tuttavia, a volte può essere necessario operare de iure condendo verso nuovi istituti.

La maggior parte delle volte l’atteggiamento accademico e legislativo è il primo, e spesso pare rincorrere una sofisticatissima pratica di positivizzazione dei “nuovi” fatti nelle “vecchie” (per meglio dire, classiche) categorie.

Però, come ricordava Marco Delmastro (AGCM), perseverare nel tentativo di definire sempre le novità potrebbe essere fonte non solo di un ulteriore ritardo, atavico nel Diritto come detto poco sopra, ma anche di inadeguatezza intrinseca delle disposizioni assunte.

Per tornare a quelli che hanno inventato tutto, Giavoleno diceva:

Omnis definitio in iure civili periculosa est …

D 50. 17. 202

Nel Diritto ogni definizione è pericolosa. Sono famosi infatti i Romani per non aver pressoché mai definito concetti giuridici fondamentali, perché:

parum est enim, ut non subverti posset.

È difficile, cioè, che essa non possa essere sovvertita. Subverto: to distrupt, direbbero oggi nella Silicon Valley. Sembra che il “cambio di paradigma” cui stiamo assistendo ci dovrebbe indurre a lasciare ampie parti di regolamentazioni senza definizione, o meglio, inserendole in cornici normative talmente flessibili da essere adatte allo scopo ma abbastanza rigide da assolvere alla loro funzione regolatoria.

Due sono i requisiti perché ciò accada. Il primo a mio avviso sarebbe l’umiltà accademica di capire che non possiamo regolare tutto a priori né ricondurre ogni istanza a categorie già positive. Secondo, è necessaria una comprensione e una visione d’insieme talmente profonda e sensibile che servono competenze e responsabilità tutt’altro che facili da reperire.

È il problema dei problemi, ma deve andare risolto nel modo più efficace ed efficiente possibile per poter abbracciare il processo innovativo senza lasciare indietro i nostri diritti e le nostre libertà.